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D.Lvo 22/01/2004 n. 305. Quando l'affidamento ha ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dell'intervento, l'aggiudicazione avviene in ogni caso secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 6. Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le amministrazioni aggiudicatrici hanno l'obbligo di verificare le offerte anomale secondo le disposizioni vigenti. 7. Con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di redazione e di presentazione dei curricula di cui al comma 3, il contenuto degli stessi nonchè le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando che all'elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente e che di esso dovrà essere valutata l'eventuale anomalia. Nota all'art. 9: -Per il testo dell'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, vedi nota alle premesse. Art. 10. Varianti 1. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dalla disciplina comune degli appalti pubblici di lavori, su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. 2. Non si intendono varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale. 3. Per le medesime finalità indicate al comma 2, il responsabile unico del procedimento, così come individuato dalla normativa vigente in materia, può, altresì, disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. 4. Sono ammesse, nel limite del sesto quinto in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonchè per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento. 5. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il responsabile unico del procedimento può chiedere apposita relazione sulla stessa al collaudatore in corso d'opera qualora lo stesso sia stato nominato. Art. 11. Adeguamento del regolamento attuativo 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, le vigenti disposizioni del titolo XIII del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono modificate alla luce delle disposizioni del presente Decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Note all'art. 11: -Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante: «Regolamento di attuazione della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, Legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98, S.O. -Per il testo dell'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, vedi nota alle premesse. Art. 12. Abrogazione 1. Dall'entrata in vigore del presente Decreto sono abrogate le seguenti disposizioni della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni: articolo 8, commi 4, lettera g), ultimo periodo e 11-sexies; articolo 16, comma 3-bis; articolo 19, comma 1-quater; articolo 21, comma 8-bis; articolo 24, commi 1, lettera c), 5-bis e 7-bis; articolo 27, comma 2-bis. Nota all'art. 12: - Il testo degli articoli 16, 19, 21, 24 e 27 della citata Legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal Decreto qui pubblicato, è il seguente: «Art. 16 (Attività di progettazione) 1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. 2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. 3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonchè in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa. 3-bis. (Comma abrogato). 4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonchè delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonchè in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. 5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3. 6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'art. 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione. 7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonchè agli studi e alle ricerche connessi gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonchè degli altri enti aggiudicatori o realizzatori. 8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete. 9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.». «Art. 19 (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici). 01. I lavori pubblici di cui alla presente Legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'art. 24, comma 6. 1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente Legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'art. 2, comma 2, aventi per oggetto a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1 |
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